165 €
R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l’assicurato)
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€ 5.000.000,00 |
per ogni sinistro, con il limite di: |
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€ 5.000.000,00 |
per ciascuna persona danneggiata |
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€ 5.000.000,00 |
per danni a cose od animali di Terzi |
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€ 200.000,00 |
per il caso di morte |
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€ 200.000,00 |
per il caso di Invalidità Permanente |
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€ 40,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ricovero (massimo gg. 60) – diarie non cumulabili |
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€ 20,00 |
diaria giornaliera per Inabilità Temporanea (massimo gg. 30) – diarie non cumulabili; |
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€ 40,00 |
diaria giornaliera per Indennità da Ingessatura (massimo gg. 90) - diarie non cumulabili. |
Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.
Vale quanto riportato per la Tessera Caccia Super.
Massimale per indennizzo in caso di morte per un solo cane da caccia di proprietà fino a € 500,00 (scoperto del 10%) per lesioni prodotte dal cinghiale o da lupo, per avvelenamento, annegamento, morsi di viperidi, punture di insetti, caduta in dirupi/crepacci durante l’esercizio della caccia o durante i periodi di allenamento, nei limiti previsti dalle vigenti leggi e/o Regolamenti.
È compresa nella presente garanzia la morte del cane che si verifichi a seguito di incidente stradale, accaduto durante l’esercizio dell’attività venatoria e nei periodi consentiti nella zona di caccia o nella zona di addestramento cani, purchè verificatosi su:
-strade locali, escluse le strade urbane;
- strade nazionali con esclusione delle superstrade ed autostrade;
- strade vicinali
Si intende compreso anche l’incidente che possa avvenire su strade ferrate o strade provinciali o comunali diverse dalle strade provinciali o vicinato summenzionate.
La garanzia assicurativa è da intendersi estesa anche ai cani da tartufo e alla caccia con falchi.
Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse
Si precisa che la garanzia è operante solamente per i cani iscritti all’anagrafe canina, al R.O.I. o R.S.R (ex LOI o LIR) o all’E.N.C.I.
In caso di età del cane inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni, l’indennizzo è ridotto del 50%.
Rimborso complessivo per anno assicurativo sino ad € 100,00 (NESSUNA FRANCHIGIA) indipendentemente dal numero dei sinistri, per le stesse cause previste per la morte del cane.
(furto, rapina, scoppio e scippo)
La garanzia è prestata per il valore che il fucile aveva al momento della rapina, del furto, dello scoppio o dello scippo, con massimo di € 1.000,00 (NESSUNA FRANCHIGIA) di risarcimento con il limite di un fucile a tesserato.