80 €
È la Tessera che consente con il minimo costo l’esercizio dell’attività venatoria come disposto dall’art. 12 punto 8 della L. 157/92, integrato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.
€ 903.283,12 |
per ogni sinistro, ma col limite di: |
€ 677.462,34 |
per ciascuna persona danneggiata |
€ 225.820,78 |
per danni a cose od animali di Terzi |
€ 90.328,31 |
per il caso di morte |
€ 90.328,31 |
per il caso di Invalidità Permanente |
Le surriferite tessere Semplice e Base Nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua.
La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro.
La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne.
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:
Agli effetti e per la validità delle presenti garanzie si intendono richiamati ed operanti i punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T. sopra riportate nonché delle relative ESCLUSIONI.
S’intendono, inoltre, considerati “infortunio” anche:
In ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività elencate nei punti a), b), c), d), e) ed f) (escluso paragrafo g) delle GARANZIE R.C.V.T, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze.
Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.