Unione Nazionale Enalcaccia
Pesca e Tiro

Tessera Caccia Semplice 2026

Prezzo

80 

Acquista in totale sicurezza

Opzione Capanni e Richiami vivi

È la Tessera che consente con il minimo costo l’esercizio dell’attività venatoria come disposto dall’art. 12 punto 8 della L. 157/92, integrato con il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 23 dicembre 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2021, che prevede i massimali di legge per R.C.V.T. (ivi compresi i danni arrecati dal cane a terzi) e per gli infortuni.

Condizioni Assicurative

Massimali
R.C.V.T.: (ai fini della copertura assicurativa sono considerati Terzi anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti e gli affini conviventi o non con l’assicurato)

€  903.283,12

per ogni sinistro, ma col limite di:

€  677.462,34

per ciascuna persona danneggiata

€    225.820,78

per danni a cose od animali di Terzi

Infortuni

€     90.328,31

per il caso di morte

€     90.328,31

per il caso di Invalidità Permanente

Garanzie R.C.V.T.
Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti: a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco); b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo; c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre; d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi; e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali; f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina); g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti; h) l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.   La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
  • in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
  • in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
  • in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
  • in occasione dell’abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
  • in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
  • per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
  • durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi delle legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l’abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
  • durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, a parziale deroga dell’art. 4 - Esclusioni.
  • Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
  1. Indipendentemente dall’età dell’Assicurato / Tesserato;
  2. Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
  Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse. La garanzia è prestata altresì per il legale Rappresentante pro tempore dell’Ente. La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.
Esclusioni
S’intendono esclusi i rischi inerenti al confezionamento di munizioni ovunque effettuato; sono altresì esclusi i rischi inerenti all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto fatta eccezione per le piccole imbarcazioni senza motore usate in paludi, laghi, mare e corsi d’acqua. La garanzia non è operante se l’Assicurato non è in regola con il porto d’armi e con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai Regolamenti concernenti le gare cinofile, i quagliodromi ed i campi da tiro. La garanzia non è valida se il danno è provocato in violazione alle norme o Leggi di Pubblica sicurezza, od in occasione di caccia di frodo, di atti di bracconaggio e di caccia in ore notturne, salvo quanto previsto dalle Garanzie di cui sopra.   La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre, inoltre, la responsabilità per i danni:  
  • derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività assicurata;
  • da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  • verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzioni ed uso di sostanze radioattive;
  • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
  • da amianto;
  • da campi elettromagnetici;
  • derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Garanzie Infortuni
In conformità con quanto stabilito dalla legge dell’11.2.1992 n. 157, la garanzia sarà prestata per i soli rischi derivanti: a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco); b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo; c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre; d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi; e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali; f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina); g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;   La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
  • in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
  • in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
  • in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
  • in occasione dell’abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
  • in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni purché avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
  • per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
  • durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi delle legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l’abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
  • durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse.
  • Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti: a) Indipendentemente dall’età dell’Assicurato / Tesserato; b) Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
  La copertura si intende estesa all’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, fermo restando che dovrà essere effettuata solo previa autorizzazione delle Autorità competenti.   Si intendo, inoltre, considerati “infortunio” anche:  
  • i morsi di vipere;
  • gli scoppi dei fucili;
  • l’annegamento;
  • l’asfissia causata da fuga di gas o vapore o esalazione velenose;
  • l’assideramento o congelamento;
  • i colpi di sole o di calore o di freddo;
  • le ernie traumatiche;
  • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
  • le lesioni derivanti da contatti improvvisi con corrosivi;
  • gli avvelenamenti o le intossicazioni causati da ingestione od assorbimento di sostanze nocive in genere;
  • le infezioni e gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti in genere;
  • la folgorazione.
Esclusioni
Resta inteso che in ogni caso la garanzia stessa si intende operante solo mentre gli iscritti praticano quanto correlato all’esercizio dell’attività venatoria ed alle attività sopra elencate oggetto di garanzia, con esclusione quindi degli Infortuni avvenuti in altre circostanze. Sono sempre esclusi i rischi inerenti all’uso e alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto (ad eccezione delle barche senza motore per le esigenze connesse alla caccia e/o alla pesca) e comunque i rischi della strada coperti, per legge, da assicurazione obbligatoria.