Garanzie R.C.V.T.
Le surriferite tessere semplice e base nazionale, comprendono le seguenti coperture assicurative per i rischi derivanti:
a) dall’esercizio della caccia, compresi quelli derivanti dalla carica, dalla discarica delle armi, nonché dalla pulizia delle armi, effettuate sul luogo di caccia o nell’abitazione del Socio tesserato, (o per quanto concerne i successivi punti b) e c) nei poligoni e campi di tiro e quelli derivanti dall’uso dell’arco);
b) dall’esercizio del tiro a volo, anche nei confronti dei Soci tiravolisti con tessera caccia muniti della licenza di porto d’armi per uso sportivo;
c) dall’esercizio del tiro a segno con armi da fuoco (fucili e pistole) o pneumatiche, con archi e balestre;
d) dall’esercizio della cinofilia in occasione delle manifestazioni indette dall’UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA TIRO e dai suoi organi periferici, da altre Associazioni, nonché delle manifestazioni riconosciute dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana o da Enti diversi;
e) l’assicurazione è operante con riferimento all’esercizio dell’attività venatoria e a tutte le attività ad essa connesse, in conformità e nel rispetto delle leggi e regolamenti di riferimento vigenti nazionali, regionali o provinciali;
f) dalla proprietà dei cani da caccia e/o tartufo e di falchi sia durante l’esercizio venatorio che in qualsiasi altra occasione, anche sotto la gestione di affidatari, purché detti cani siano regolarmente denunciati secondo le leggi ed i regolamenti nazionali (anagrafe canina);
g) dall’addestramento del cane da caccia purché l’addestramento sia effettuato nelle zone regolarmente autorizzate e nei periodi consentiti;
h) l’assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani (comunque nell’ambito del nucleo familiare) risultino entrambi associati all’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, per tutte quelle attività previste dalla presente sezione.
La garanzia della presente polizza s’intende valida anche:
- in occasione d’interventi di protezione civile effettuati su richiesta delle autorità competenti;
- in occasione di attività di censimento della fauna selvatica cacciabile, nonché ai lavori di ripristino ambientale;
- in occasione di recupero, con cani da traccia, degli ungulati feriti – le attività di recupero sono regolamentate dal disciplinare Regionale e possono essere effettuate con utilizzo di armi e di cani su tutto il territorio e in qualsiasi giorno dell’anno;
- in occasione dell’abbattimento degli ungulati feriti previsto dalla legislazione regionale o da altra normativa in materia, nei limiti di quanto in esse stabilito, ferma la regolarità del tesseramento;
- in occasione delle cacce “selettive” organizzate dalla Regione per l’abbattimento di alcune specie stabilite dal Comitato regionale e su invito dello stesso Comitato alle Unioni provinciali o ai singoli iscritti Enalcaccia; il che può avvenire anche in giornate non previste dal normale Calendario venatorio;
- per i danni derivanti dalla manutenzione e preparazione dell’attrezzatura inerente alle attività indicate, compresa la sistemazione del sito e del capanno per gli appostamenti fissi e non, anche nei periodi non compresi nel calendario venatorio.
- durante i piani di controllo e/o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, della fauna domestica inselvatichita, effettuata tramite cattura o abbattimento ai sensi delle legge 157/1992 – art. 19 o della legislazione regionale in materia, nonché durante l’abbattimento di specie nocive ed invasive (nutrie, piccioni ecc.), purché disposto, previa ordinanza, dalla Pubblica autorità. La copertura assicurativa è operante anche quando le attività di cui sopra vengono svolte durante le ore notturne e svolte in qualità di coadiutore ai piani di controllo.
- durante le ore notturne per le cacce di selezione, purché organizzate e regolamentate dalle Regioni o da Ente diverso dalle Regioni ed avvengano secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, a parziale deroga dell’art. 4 - Esclusioni.
- Si precisa che la garanzia è operativa, purché siano rispettate le condizioni previste negli articoli precedenti:
- Indipendentemente dall’età dell’Assicurato / Tesserato;
- Anche se l’evento dannoso dovesse derivare da scoppio del fucile.
Si dà atto che la copertura prestata in polizza è operante anche per i cacciatori impegnati nell’attività di controllo nei territori interessati dai provvedimenti delle Autorità preposte in materia di Peste Suina, precisando che tale operatività è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità stesse.
La garanzia è prestata altresì per il legale Rappresentante
pro tempore dell’Ente.
La società dà atto che saranno considerati Terzi, nei confronti del Socio Assicurato, anche il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e qualsiasi altro parente od affine che conviva o non conviva con l’Assicurato.